Art. 33 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 33

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Rendiconto) La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività. Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
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