Art. 32 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 32

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale) La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, può, in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
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