Art. 31 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 31

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Attribuzioni della Giunta regionale) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali. Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale: 1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio; 2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'; 3° contratti della Regione; 4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.
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