Art. 31
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Attribuzioni della Giunta regionale)
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.
Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.
Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.
Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:
1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all';
3° contratti della Regione;
4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-31