Art. 30 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 30

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Adunanze della Giunta regionale) La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
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