Art. 27 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 27

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Elezione della Giunta regionale) Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti. A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.
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