Art. 22
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Spetta al Consiglio regionale:
1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonchè dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;
3° la deliberazione dei tributi regionali;
4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione; 6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;
7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;
8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.
A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;62#art-22