Art. 21 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 21

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni) Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.
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