Art. 19 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 19

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Adunanze del Consiglio regionale) Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale. Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica. L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo. Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
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