Art. 17 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 17

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Indennità di presenza dei consiglieri regionali) Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale.
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