Art. 8 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Art. 8

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni seconde le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. Alle obbligazioni stesse può essere accordata, la, garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri. Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario e degli enti locali.
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