Art. 29 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Art. 29

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente art. 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte: a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali; b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società, stessa e lo Stato, di cui all' della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI CAMPILLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136#art-29