Art. 26 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Art. 26

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato. Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell', nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.
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