Art. 21
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 28 dic 1967
Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.
Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
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