Art. 2
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 21 giu 2000
L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:
1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1200 metri;
2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.
L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.
I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.
Nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari ed ai Comuni.
Storico versioni
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