Art. 17
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.
Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
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