Art. 1 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Art. 1

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 28 dic 1967
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali. L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonchè nel settore minerario attinente a questa attività. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo , anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari .
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