Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge; Articolo unico. Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è ratificato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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