Art. 7
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
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