Art. 3 · LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Art. 3

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo. La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1 febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1 gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.
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