Art. 27 · LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Art. 27

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955. Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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