Art. 21
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
Il secondo comma dell' del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:
"In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi".
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