Art. 21 · LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Art. 21

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
Il secondo comma dell' del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente: "In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435#art-21