Art. 19
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del quarto comma dell' dei decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l' della presente legge.
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