Art. 10
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell' della legge 14 maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell' o dell' della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del Fondo.
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