Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.
"Il loro ammortamento decorrerà dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-28;3597#art-1