Art. 3 · LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860

Art. 3

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860

In vigore dal 6 feb 1953
Entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per i lavori pubblici nomina un commissario avente il compito di predisporre entro sei mesi gli atti occorrenti per la costituzione dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.
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