Art. 1 · LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860

Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3860

In vigore dal 6 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, è soppresso. Il comune di Reggio Calabria conserva la proprietà del suo patrimonio edilizio già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita azienda. Sono trasferite in proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Le case già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito. Le altre case costruite a totale carico dello stato e già gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terrà per esse una contabilità separata. Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria. Il trasferimento di proprietà degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, è riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici. La consegna degli edifici trasferiti è effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti. Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari. Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case già amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
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