Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991
In vigore dal 28 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.
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