Art. 1 · LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991

Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991

In vigore dal 28 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.
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