Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 284, è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - È sostituito dal seguente: "L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a procedere, a norma del regolamento interno, alle promozioni a direttore sanitario dei primari di I e II classe per merito comparativo. Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di I e II classe che, all'atto del conferimento delle promozioni stesse, risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perché svolgono incarichi universitari. Possono essere altresì esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di I e II classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi". Art. 4. - È sostituito dal seguente: "Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dalla data di ratifica del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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