Art. 6 · LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Art. 6

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l', lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.
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