Art. 17 · LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Art. 17

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - FANFANI - SCELBA - VANONI - PELLA - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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