Art. 16
LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362
In vigore dal 25 dic 1952
Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362#art-16