Art. 15
LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362
In vigore dal 25 dic 1952
Agli atti di quietanza del prezzo o di parte di esso, relativi ai beni previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stipulati, in caso di pagamento dilazionato, successivamente agli atti formali delle compravendite e delle concessioni in enfiteusi, sono applicabili l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa ipotecaria. Qualora, peraltro, applicando su tali atti le nor- mali aliquote proporzionali di registro ed ipotecarie risultasse una somma di importo inferiore a quella fissa, le imposte sono dovute nella somma minore.
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