Art. 14 · LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Art. 14

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
È data facoltà agli assegnatari di terreni della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di provvedere al pagamento delle somme da essi dovute per interessi, quote di ammortamento del prezzo e per qualsiasi altro titolo, mediante versamenti in apposito conto che verrà indicato dalla "Cassa" stessa. Qualora detti versamenti non vengano eseguiti entro il termine stabilito la "Cassa" può provvedere al recupero delle somme stesse con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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