Art. 13 · LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

Art. 13

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362

In vigore dal 25 dic 1952
Agli atti di acquisto e di rivendita di terreni, effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nell'esecuzione della sua attività, sono estese le agevolazioni previste dall' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362#art-13