Art. 1
LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2362
In vigore dal 25 dic 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine di due anni previsto dall' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-11;2362#art-1