Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 1 gen 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti, ed il Protocollo contenente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-10-29;1991#art-1