Art. 13 · LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

Art. 13

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi .
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