Art. 15 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

Art. 15

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991

In vigore dal 20 set 2025
(Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131 . Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.
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