Art. 13
LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
In vigore dal 15 ago 1952
(Rinvio)
Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.
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