Art. 57
LEGGE 25 luglio 1952, n. 949
In vigore dal 30 lug 1952
Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all', sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.
Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.
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