Art. 13 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Art. 13

LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

In vigore dal 30 lug 1952
Alle operazioni di credito di cui all' e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
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