Art. 8 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 8

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
L'inscritto che, al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidità, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età. Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne, il termine di sei mesi decorre da tale data.
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