Art. 5 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 5

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
L' del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall' della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall' del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è abrogato. Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara: a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica, di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 55 anni; b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne; c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773; d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate.
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