Art. 3 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 3

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 12 nov 1960
I contributi previsti dall' del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura: 1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate: a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie; b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie. 2) Navi di stazza lorda, superiore a 300 tonnellate: a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie; b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie . Per le persone indicate nel secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.
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