Art. 27 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 27

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara. Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato. L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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