Art. 26 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 26

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
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