Art. 24 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 24

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione. Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa, la quale lo accrediterà al Fondo di ripartizione. La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.
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