Art. 21 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 21

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi: A) Fondo di capitalizzazione. B) Fondo di ripartizione. I contributi di cui all' della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della gestione marittimi. Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione. I contributi di cui all' sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale. Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente è a carico del Fondo di ripartizione. Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione è trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall' del decreto stesso. Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall' del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell' del citato decreto, i contributi di cui all' della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti. Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti è destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza. I fondi disponibili, nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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