Art. 20 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 20

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennità caropane e il Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.
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