Art. 19 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 19

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 1 ago 1952
Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante la estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuano l'assicurazione ai sensi del primo comma dell' di detto decreto ed il personale, già dipendente dalla Società di navigazione "Lloyd Triestino" che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. La domanda di opzione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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